La Suprema Corte conferma la custodia cautelare per traffico di droga, respingendo il ricorso sulla non utilizzabilità delle prove ottenute con captatore informatico.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un indagato contro la propria custodia cautelare per reato associativo finalizzato al traffico di droga. L'uomo contestava l'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate tramite captatore informatico (trojan), sostenendo anche l'insufficienza degli indizi di colpevolezza.
La Corte ha respinto le censure relative al trojan, stabilendo che la nuova disciplina che richiede una motivazione specifica per il suo utilizzo si applica solo ai procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020. Poiché il caso in esame risale al 2018, è valida la normativa precedente. La Cassazione ha anche ribadito che l'inosservanza di alcune disposizioni tecniche non rende automaticamente inutilizzabili le prove.
Sugli indizi di colpevolezza, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, confermando che non può riesaminare le prove ma solo verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione del Tribunale. Quest'ultimo aveva ritenuto sussistenti gravi indizi basati su intercettazioni, videosorveglianza e tracciamento, che dimostravano un'organizzazione stabile di narcotraffico con l'indagato in ruolo direttivo.
I captatori informatici, comunemente chiamati trojan, sono software malevoli installati di nascosto su dispositivi elettronici (come smartphone o computer) per intercettare comunicazioni e attività. Sono strumenti investigativi potenti e invasivi, il cui uso solleva da anni dibattiti sull'equilibrio tra esigenze investigative e tutela della privacy, protetta dall'articolo 15 della Costituzione.
L'origine del dibattito normativo risale all'evolversi della criminalità, che ha sempre più utilizzato tecnologie cifrate. Le forze dell'ordine hanno quindi richiesto strumenti adeguati. Per anni, l'uso del trojan è stato regolato da norme frammentarie e prassi, senza una legge organica che ne disciplinasse limiti e garanzie. Questo ha creato incertezza sulla validità delle prove ottenute.
La situazione è cambiata parzialmente il 1° settembre 2020, quando è entrata in vigore una nuova disciplina che impone requisiti più stringenti, come una motivazione specifica per autorizzarne l'uso. La sentenza della Cassazione chiarisce un punto cruciale: la nuova legge non ha effetto retroattivo. I procedimenti avviati prima di quella data restano regolati dalle vecchie norme, secondo il principio "tempus regit actum" (il tempo regola l'atto). Questo crea un dualismo normativo che continua a influenzare i processi in corso.
"Dentro la Notizia" è una sezione amatoriale e senza scopo di lucro di quoz.it, pensata per chi trova difficile orientarsi nell'attualità senza un minimo di contesto. Gli articoli sono scritti con l'assistenza dell'intelligenza artificiale a partire da fonti pubbliche, senza una redazione professionale né una revisione editoriale sistematica: possono contenere imprecisioni e non sostituiscono l'informazione delle testate giornalistiche registrate. Non siamo una testata giornalistica ai sensi della legge 62/2001. Le immagini, quando non originali, provengono da fonti esterne a scopo puramente illustrativo. Se ritieni un articolo offensivo, inesatto o secondo te non dovrebbe essere pubblicato — oppure sei titolare dei diritti su un testo o un'immagine e ne vuoi la rimozione — segnalacelo: provvederemo subito.
Contatti:
info@quoz.it
Commenti (0)
Nessun commento ancora. Scrivi il primo!